Le misure indirizzate all’attenuazione dei costi energetici proseguono: il Decreto Aiuti Ter ha esteso il periodo di utilizzo e la platea dei beneficiari del credito d’imposta energia per le imprese. Infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 144 del 23 settembre 2022 che prevede un rinnovo delle misure rivolte alle aziende, per contrastare il peso economico della crisi energetica.
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Credito d’imposta energia: come funziona?
La crisi energetica di cui l’Italia è ora protagonista, ha visto i prezzi del gas e dell’energia elettrica innalzarsi in modo spropositato. Questa emergenza ha condotto il Governo a introdurre e a prorogare, all’interno del Decreto Aiuti Ter, il regime dei crediti d’imposta a sollievo delle aziende, per i maggiori costi sostenuti nell’acquisizione di energia elettrica e gas naturale.
Ma dunque, come funziona questo aiuto dedicato alle imprese?
Riassumiamo insieme i requisiti e gli utilizzi dei crediti d’imposta emanati dal legislatore per i diversi tipi di imprese.
Imprese non energivore
| IMPRESE NON ENERGIVORE | CREDITO | REQUISITO 1 | REQUISITO 2 | CODICE TRIBUTO | LIMITE DI UTILIZZO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2° TRIMESTRE | 15% | 16,5 KW | 1 TRIM 2019 – 1 TRIM 2022 | 6963 | 31/12/2022 |
| 3° TRIMESTRE | 15% | 16,5 KW | 2 TRIM 2019 – 2 TRIM 2022 | 6970 | 31/3/2023 |
| OTTOBRE E NOVEMBRE | 30% | 4,5 KW | 3 TRIM 2019 – 3 TRIM 2022 | 6985 | 31/3/2023 |
Come puoi vedere, i requisiti stabiliti sono due:
1°– L’azienda in questione deve essere munita di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw per il 2° e il 3°trimestre e un minimo di 4,5 kw per i mesi di Ottobre e Novembre.
2°– Il prezzo medio per l’acquisto della componente energetica, al netto di imposte e sussidi, riferito al trimestre 2022 deve aver subito un incremento del costo superiore al 30% del corrispondente trimestre 2019.
Imprese non gasivore
| IMPRESE NON GASIVORE | CREDITO | REQUISITO | CODICE TRIBUTO | LIMITE DI UTILIZZO |
| 2° TRIMESTRE | 25% | 1 TRIM 2019 – 1 TRIM 2022 | 6964 | 31/12/2022 |
| 3° TRIMESTRE | 25% | 2 TRIM 2019 – 2 TRIM 2022 | 6971 | 31/3/2023 |
| OTTOBRE E NOVEMBRE | 40% | 3 TRIM 2019 – 3 TRIM 2022 | 6986 | 31/3/2023 |
*Requisito: Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Imprese energivore
Fanno parte di questa categoria le imprese a forte consumo di energia elettrica, aventi un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno.
E’ necessario inoltre che le stesse risultino regolarmente inserite nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1 del D.M. 21 dicembre 2017 dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.
| IMPRESE ENERGIVORE | CREDITO | REQUISITO | CODICE TRIBUTO | LIMITE DI UTILIZZO |
| 1° TRIMESTRE | 20% | 4 TRIM 2019 – 4 TRIM 2021 | 6960 | 31/12/2022 |
| 2° TRIMESTRE | 25% | 1 TRIM 2019 – 1 TRIM 2022 | 6961 | 31/12/2022 |
| 3° TRIMESTRE | 25% | 2 TRIM 2019 – 2 TRIM 2022 | 6968 | 31/3/2023 |
| OTTOBRE E NOVEMBRE | 40% | 3 TRIM 2019 – 3 TRIM 2022 | 6983 | 31/3/2023 |
Il beneficio è previsto a condizione che i costi della componente energetica calcolati sulla base del trimestre 2022 (o ultimo trimestre 2021 per il credito del primo trimestre) al netto delle imposte e degli eventuali sussidi abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
Imprese gasivore
Fanno parte di questa categoria le imprese a forte consumo di gas naturale e che, congiuntamente operano nei settori previsti dall’Allegato 1 del D.M. del 21 dicembre 2021, n. 541 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3, comma 1, del suddetto decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
| IMPRESE GASIVORE | CREDITO | REQUISITO | CODICE TRIBUTO | LIMITE DI UTILIZZO |
| 1° TRIMESTRE | 10% | 4 TRIM 2019 – 4° TRIM 2021 | 6966 | 31/12/2022 |
| 2° TRIMESTRE | 25% | 1 TRIM 2019 – 1 TRIM 2022 | 6962 | 31/12/2022 |
| 3° TRIMESTRE | 25% | 2 TRIM 2019 – 2 TRIM 2022 | 6969 | 31/3/2023 |
| OTTOBRE E NOVEMBRE | 40% | 3 TRIM 2019 – 3 TRIM 2022 | 6984 | 31/3/2023 |
Il requisito da soddisfare per fruire del credito è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al trimestre 2022 (o all’ultimo trimestre 2021 per il credito del 1° trimestre), dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Quando utilizzare il credito d’imposta?
Il credito d’imposta in questione può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022, per i crediti riguardanti il primo, il secondo. Per i crediti relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre e novembre, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tramite modello F24, entro il 31 marzo 2023. In alternativa all’utilizzo in compensazione i crediti d’imposta relativi ai primi tre trimestri del 2022 possono essere ceduti, per l’intero importo secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022. Per i crediti relativi al periodo ottobre-novembre 2022 e relativi al quarto trimestre 2022, invece, le relative modalità attuative saranno definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Conteggi dei crediti: come procedere
A chi spetta l’esecuzione dei conteggi dei crediti d’imposta fruibili? Il calcolo dei crediti spettanti può essere richiesto direttamente al fornitore, il quale ha l’obbligo di offrire gratuitamente il servizio, purché sia lo stesso dal 2019. La richiesta del conteggio va avanzata via PEC, entro 60 giorni dalla scadenza del credito d’imposta. Sarà premura dello stesso venditore inviare una comunicazione con gli esatti conteggi. Alternativamente i calcoli possono essere predisposti autonomamente applicando il credito previsto alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica o del gas naturale, effettivamente utilizzati, nel trimestre 2022 di riferimento. La spesa sostenuta deve essere depurata da imposte e sussidi e bisogna prestare attenzione al fatto che la bolletta indichi i consumi effettivi e non stimati del periodo.
Ancora una novità riguardante il credito d’imposta energia elettrica
Per i beneficiari del credito riguardante il 3° trimestre e i mesi di Ottobre e Novembre, sorge l’obbligo di trasmettere una comunicazione all’ Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nel 2022 entro il 16 febbraio 2023.
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